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TACHIGRAFI DIGITALI


Tachigrafi digitali VDO
 
Leader nel mercato delle soluzioni per tachigrafi, nel maggio 2006 VDO è stata la prima azienda ad introdurre il tachigrafo digitale in piena funzionalità. Oggi, il DTCO 1381 di VDO e i suoi relativi componenti offrono conducenti, gestori di flotte e le autorità una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata che definisce gli standard per prestazione all'avanguardia, facilità d'utilizzo e sicurezza dei dati e che conforme alla normativa.

Il tachigrafo digitale, che occorre per registrare i tempi di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri, nasce dall’esigenza di sostituire il precedente apparato analogico, nel tempo risultato di facile contraffazione da parte degli utilizzatori, così da consentire la manomissione delle rilevazioni degli orari e per questo in grado di creare gravi distorsioni della libera concorrenza del mercato dell’autotrasporto (su 1 milione di veicoli controllati nel 2002, sono state riscontrate circa 70.000 frodi o tentativi di frode). Inoltre, problemi d’utilizzo ed affidabilità, specialmente nella lettura dei dati sui dischi utilizzati dal tachigrafo analogico hanno reso complessi anche i controlli da parte delle Autorità competenti.

Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi fondamentali per il suo utilizzo:

- un’unità veicolo: è un apparecchio simile ad un’autoradio o ad un lettore cd, che comprende due lettori smart-card, un selettore d’entrata manuale, uno schermo per la visualizzazione dei dati e una piccola stampante;

- una smart-card.

Il controllo dei dati dei tachigrafi digitali

Collegato in maniera sicura ai sensori del veicolo, il cronotachigrafo digitale registra nella sua memoria i dati relativi all’uso del veicolo per il periodo di un anno. In particolare, vengono rilevati: l’identità del o dei conducenti, i tempi di guida e di riposo, le modalità di guida (singolarmente o in équipe).

Le altre funzioni dei tachigrafi digitali

L’apparecchio registra inoltre:

• i dati identificativi del veicolo (a vita);

• la distanza percorsa;

• le anomalie di funzionamento ed i guasti (per un anno);

• la velocità tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo.

Le quattro smart-cards

Ogni tipo di carta tachigrafica ha una propria funzione ed un utilizzo specifico a seconda che appartenga al conducente, all’impresa, alle autorità di controllo o all’officina.
 
Utilizzo dei tachigrafi digitali
 
L’utilizzo del tachigrafo, come strumento di misurazione della velocità e dei tempi di guida nasce dall’applicazione di una normativa europea sull’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, avente come obiettivo primario la sicurezza stradale. Il precedente strumento analogico introdotto nel 1985 si è dimostrato nel tempo poco affidabile in termini di sicurezza e rilevazione dei dati e conseguentemente l’Unione Europea ha deciso di procedere alla realizzazione ed alla diffusione di un nuovo apparecchio di controllo, grazie alla nuova tecnologia digitale, più efficace nelle prestazioni e nella capacità di utilizzo.

Di conseguenza con il Reg. (CE) 2135/98 del Consiglio è stato emendato il Reg. (CEE) 3821/85, che aveva introdotto il tachigrafo analogico, prevedendo l’obbligo - a partire dal 5 agosto 2004 – di equipaggiare tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada di merci (veicoli di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate) e di viaggiatori (veicoli con capienza superiore ai 9 posti) con il nuovo tachigrafo digitale.

Una successiva moratoria di 12 mesi ha consentito a ciascun paese dell’Unione di far slittare l’obbligo di equipaggiamento con il nuovo tachigrafo al 5 agosto 2005. Questo nuovo strumento, più competitivo e affidabile del suo predecessore analogico, dovrà quindi essere adottato in tutti i Paesi dell’Unione europea e gli utilizzatori dell’apparecchio, siano essi autisti, organi di controllo, manutentori o aziende dovranno disporre di una smart-card, che ne consente l’utilizzo. Un sistema informativo, cui sono collegate tutte le Autorità di rilascio delle carte dei diversi paesi europei, non consentirà che siano rilasciate più carte allo stesso soggetto. Il nuovo sistema di rilevazione digitale apporterà dei miglioramenti sensibili per tutti i soggetti operanti nel settore, in quanto:

comporterà un controllo più efficace dei tempi di guida e di riposo, che permetterà da un lato di migliorare la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro degli autisti, dall’altra parte di garantire una concorrenza più equa;
si tratterà di un apparecchio di semplice utilizzo per il conducente, che garantirà elevate prestazioni per le imprese nella gestione dei dati relativi al proprio parco veicolare ed ai propri autisti.

I soggetti interessati
La nuova normativa si rivolge a tutti i soggetti che svolgono attività di trasporto e che rientrino nei seguenti requisiti:

guidino veicoli che superano le 3,5 tonnellate di MMA (Massa Massima Autorizzata) per il trasporto di merci (rimorchio compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con carico che a vuoto;
operino sul territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea;
effettuino trasporti nazionali o internazionali;
siano lavoratori dipendenti o artigiani;
siano italiani o stranieri;
compiano trasporti per conto proprio o per conto terzi.

I tempi di guida e di riposo previsti dal Reg. (CEE) 3820/85

Tempi di guida
La regola generale prevede un tempo massimo di nove ore di guida giornaliere. I tempi massimi sono così ripartiti:

guida continua: massimo 4 ore e 30 senza interruzione, seguite da una pausa di almeno 45 minuti, per una sola volta. Questa interruzione può essere sostituita da diverse pause di almeno 15 minuti ciascuna, ripartite per il periodo di guida continuativa ed il cui totale sia uguale a 45 minuti.
guida giornaliera: massimo 9 ore, con la possibilità di guidare per 10 ore consecutive due giorni a settimana.
guida per periodi di due settimane: massimo 90 ore, per non più di sei giorni consecutivi al termine dei quali è obbligatorio un riposo compensativo.

Tempi di riposo settimanale

La regola generale prevede 45 ore consecutive di riposo. In ogni caso, sono ammesse le seguenti eccezioni:

riduzione a 36 ore consecutive, se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente. Le ore di riposo non godute devono in tal caso essere recuperate nelle tre settimane successive, in un unico blocco insieme a un altro riposo di almeno 8 ore.
riduzione a 24 ore consecutive, se preso in luogo diverso dal luogo di stazionamento abituale del veicolo o dalla sede del conducente. Le ore di riposo non godute devono in questo caso essere recuperate nelle tre settimane successive insieme ad un altro riposo di almeno 8 ore.
Un caso particolare riguarda il trasporto occasionale ed internazionale di viaggiatori. In tale situazione è possibile guidare per 12 giorni consecutivi, per un limite massimo di 90 ore; il riposo compensativo corrispondente a due settimane sarà goduto in blocco alla fine dei dodici giorni.

Tempi di riposo giornaliero
La regola generale prevede 11 ore consecutive di riposo. Sono ammesse le seguenti eccezioni:

riduzione a 9 ore consecutive, al massimo per tre giorni alla settimana. Le ore di riposo non prese devono allora essere recuperate prima della fine della settimana successiva, insieme ad un altro riposo di almeno 8 ore goduto presso il proprio domicilio.
frazionamento in diversi periodi (massimo tre) nel corso della giornata, con riserva di rispettare le tre condizioni seguenti: riposo giornaliero totale della durata di 12 ore, di cui almeno 8 consecutive e comunque per periodi mai inferiori ad un’ora.
 
Le carte tachigrafiche
 
La carta tachigrafica è il dispositivo che consente l’utilizzo dell’unità veicolare (tachigrafo) nelle sue diverse funzioni. Permette, innanzitutto, di identificare il soggetto che opera con il tachigrafo, sia esso un conducente, un’autorità di controllo, un’officina di manutenzione o un’azienda proprietaria del veicolo. Essa stessa contiene un sistema di conservazione di dati, relativamente alle operazioni che vengono svolte con il tachigrafo digitale. Esistono quattro diversi tipi di carta, ognuna con una diversa funzione in relazione al soggetto che la deve utilizzare. Le carte sono rilasciate dalle Camere di commercio, individuate dalla normativa nazionale, quali Autorità di rilascio in Italia (DM 361 del 31 ottobre 2003).

Le carte italiane sono state oggetto di omologazione da parte del MAP, formalizzata con DM 29 luglio 2005 .

La Carta conducente
è personale e necessaria per la guida degli autoveicoli previsti dal Regolamento 3820/85. E’ di fondo bianco e deve essere inserita dall’autista del veicolo prima di iniziare la guida. Permette di registrare i seguenti dati: tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari.
È rilasciata, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, dalla Camera di commercio, in cui il richiedente ha la propria residenza.
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
non essere titolare di altra carta tachigrafica conducente;
residenza nello stato italiano.

La carta ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati relativi alla guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni. La sua validità amministrativa è di cinque anni. Per ottenerne il rinnovo il titolare deve inoltrare la domanda di rinnovo alla Camera competente, almeno 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza della carta originaria. In caso di furto, smarrimento o ritiro della carta il conducente deve presentare la richiesta di una carta sostitutiva al massimo entro 7 giorni di calendario ed il tempo massimo in cui il conducente può guidare sprovvisto è di 15 giorni di calendario, mentre in tali casi la Camera di commercio ha un termine di 5 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere una carta sostitutiva.

Il costo della carta (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale) con ritiro allo sportello camerale è di € 37,00. Una maggiorazione di € 3,00 si applica nel caso di richiesta di spedizione della carta a mezzo del servizio postale.

La carta dell’Officina
viene utilizzata per la calibratura e la programmazione del tachigrafo, identifica un‘officina autorizzata dall‘autorità nazionale come competente per l‘attivazione, la calibratura e lo scarico dati.
La carta dell’Officina permette, infatti, di rilevare i dati immessi nel tachigrafo e di scaricarli ed è l’unica che consente di modificare il funzionamento dell’apparato. È rilasciata dalla Camera di Commercio, in cui l’officina richiedente ha la propria sede entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalità che consentono di mantenerne la riservatezza. L’Officina può richiedere più carte, ognuna da attribuire ad un tecnico specializzato, che potrà operare soltanto se in possesso di uno specifico attestato di formazione, rilasciato dall’azienda produttrice del tachigrafo.
La carta dell’officina, in ragione della delicatezza della sua funzione, ha una validità amministrativa di un anno ed è automaticamente rinnovabile a scadenza, soltanto dietro richiesta dell’officina alla Camera ed a condizione che siano rimasti i requisiti previsti per l’autorizzazione e che l’autorizzazione non sia stata revocata.
In caso di furto, smarrimento o difetto di funzionamento della carta, l’officina ne può chiedere la sostituzione alla Camera emittente e la carta sostitutiva avrà la medesima scadenza della carta originaria, salvo che la validità residua non sia inferiore a tre mesi, nel qual caso sarà attribuita la validità per un altro anno. La Camera di commercio ha un termine di 5 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere una carta sostitutiva.

Il costo della carta (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale) con ritiro allo sportello camerale è di € 37,00. Una maggiorazione di € 3,00 si applica nel caso di richiesta di spedizione della carta a mezzo del servizio postale.

La carta dell’Azienda
di fondo giallo, identifica la Società proprietaria dei mezzi, facilita la gestione della flotta veicolare e consente di ispezionare, scaricare e/o stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell’azienda muniti di tachigrafo digitale.
Tali funzioni semplificano le modalità di archiviazione dei dati e agevolano la gestione ed il controllo dei tempi di attività degli autisti. La carta è rilasciata dalla Camera di Commercio, ove l’azienda ha la propria sede legale, dietro presentazione della domanda firmata dal legale rappresentante.
La carta riporta stampati la denominazione e l’indirizzo dell’impresa.
Il rilascio avviene entro 15 giorni lavorativi dal momento della ricezione della domanda e la sua validità amministrativa è di cinque anni. Alla scadenza il rinnovo avviene su nuova istanza dell’azienda da presentare alla Camera di commercio competente. In caso di furto, smarrimento o malfunzionamento, la carta viene sostituita, su richiesta dell’azienda, e rilasciata entro 5 giorni lavorativi dalla data della domanda.

Il costo della carta (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale) con ritiro allo sportello camerale è di € 37,00. Una maggiorazione di € 3,00 si applica nel caso di richiesta di spedizione della carta a mezzo del servizio postale.

La carta dell’Autorità di controllo
di fondo azzurro, consente di esercitare il controllo rispetto a tempi di guida e velocità sia attraverso l’ispezione delle informazioni registrate sul cronotachigrafo, sia attraverso la loro stampa e lo scarico eventuale su altri supporti informatici. Permette, infatti, l’ispezione dei dati della carta del conducente archiviati negli ultimi otto giorni e della memoria del tachigrafo, nonché l’ispezione dei dati archiviati dall’Impresa nell’ultimo anno. Consente la conservazione di almeno 230 file di controllo, tenendo traccia dei dati delle attività di controllo (data, ora e tipo di controllo). La carta è rilasciata dalle Camere di commercio esclusivamente alle Autorità di controllo deputate ai controlli tecnico-amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale, o alle autorità di polizia addette ai controlli su strada, su richiesta delle medesime Autorità. La carta riporta l’indicazione e l’indirizzo delle suddette Autorità di controllo, ma rimane anonima.
Il costo della carta di controllo è stabilito a mezzo di apposita Convenzione tra il sistema camerale e le Amministrazioni di controllo.
 
Rilascio delle carte tachigrafiche (tachigrafo digitale)
 
I cronotachigrafi sono degli strumenti destinati alla registrazione delle velocità, dei tempi di lavoro e dei percorsi.
L'utilizzo è obbligatorio per gli automezzi pesanti: camion, pullman ed autocarri.
La Commissione Europea con i regolamenti CEE 2136/98 e CEE 1360/2002 ha stabilito di sostituire gli attuali cronotachigrafici analogici con i cronotachigrafi elettronici (tachigrafo digitale).
Questi ultimi, composti da una memoria digitale e da una tessera personale consentono infatti la registrazione di tutta una serie di dati importanti relativi ai percorsi effettuati sul mezzo pesante: chilometri percorsi, tempi di guida/riposo, velocità sostenute, etc.
L’obbligo di equipaggiare i veicoli con il tachigrafo digitale è stato fissato al 1° maggio 2006 dal Regolamento CE n. 561/2006 del 15 marzo 2006.
Da tale data gli automezzi pesanti di nuova immatricolazione devono essere dotati del suddetto dispositivo.
Va tuttavia precisato che i veicoli in circolazione muniti della precedente strumentalizzazione possono continuare ad utilizzare il cronotachigrafo analogico fino alla sua rottura irreparabile.
L’iniziativa coinvolge tutti i paesi dell’Unione Europea ed alcuni Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo che hanno deciso di aderire: Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Repubblica di San Marino
Per utilizzare il tachigrafo digitale occorre essere muniti di una carta tachigrafica che, in Italia, viene rilasciata dalle Camere di Commercio. La carta è diversa a seconda delle operazioni che deve svolgere: carta del conducente, dell’azienda, dell’officina e dell’autorità di controllo.
L'obbligo riguarda tutti coloro che operano sul territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea e che effettuano trasporti nazionali ed internazionali per conto proprio o per conto terzi, siano essi dipendenti, artigiani, italiani o stranieri.
Il tachigrafo digitale deve essere installato sui veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto di cose e persone ed in particolare:

autoveicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, compreso il rimorchio eventualmente agganciato
autobus con oltre 9 posti, incluso il conducente, che effettuino servizi di noleggio con conducente o corse fuori linea

Le carte tachigrafiche sono suddivise in quattro categorie, ognuna della quali ha una propria funzione ed un utilizzo specifico:

carta del conducente, di colore bianco, personalizzata con foto, firma e dati anagrafici del conducente, registra tutte le attività dell'autista per un periodo di almeno 28 giorni; è rilasciata dalla nazione di residenza ed ha una validità di 5 anni
carta dell'azienda, di colore giallo, personalizzata con i dati dell'azienda, permette di leggere i dati registrati nella memoria dei cronotachigrafi installati sui propri mezzi; è rilasciata dalla nazione in cui l'azienda ha la sede legale ed ha una validità di 5 anni
carta dell'officina, di colore rosso, personalizzata con i dati dell'officina e del responsabile tecnico, viene utilizzata per la verifica e la manutenzione dell'apparecchio; è rilasciata dalla nazione che ha autorizzato l'officina, con un codice PIN ed ha una validità di 1 anno
carta dell'autorità di controllo, di colore blu, personalizzata con il nome dell'organo di controllo, permette di controllare i dati registrati sui cronotachigrafi e sulle carte conducente, ha una validità di 5 anni

Le Camere di Commercio italiane sono le Autorità preposte:

al rilascio
al rinnovo
alla sostituzione

delle carte tachigrafiche.
Per ottenere il rilascio di una carta tachigrafica è sufficiente presentare richiesta, su apposito modulo, allo sportello Carte tachigrafiche della Camera di Commercio di Udine (» vedi Metrologia legale, Modulistica).

Il rinnovo della carta in scadenza deve essere richiesto almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza stessa, compilando il modulo ed allegando la documentazione richiesta.
Nota bene: Già il giorno della scadenza la carta non è più funzionante: l’inizio validità della nuova carta coinciderà infatti con la data di scadenza della precedente, garantendo al conducente la continuità del suo utilizzo.

Se la richiesta di rinnovo fosse presentata dopo la scadenza della carta la data di inizio validità sarà quella del giorno di produzione della carta stessa (non può cioè essere retroattiva).

Entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, la Camera di Commercio rilascia la carta tachigrafica al titolare e, in caso di carta officina, il relativo numero PIN.
Si ricorda che la CCIAA territorialmente competente al rilascio è quella della Provincia di residenza del conducente o della sede legale, sede secondaria o unità locale dell'Impresa/Officina.

Le carte scadute dovranno essere restituite alla Camera di Commercio. Dovranno essere restituite, inoltre, anche le tessere intestate all’Azienda che non sono più in uso (ad es.: per cessata attività, per fusione con altre aziende etc.).

MODELLI TACHIGRAFI DIGITALI DTCO 2.1

1381 0210209003 DTCO 2.1 12V 2CAN120 D1D2 ws/A2 GPS
1381 0210209004 DTCO 2.1 12V 2CAN D1D2 ws/A2 Univ
1381 2210309003 DTCO 2.1 24V-ADRZ2 2CAN120 D1D2 v/n Univ
1381 2210309004 DTCO 2.1 24V-ADRZ2 2CAN D1D2 v/n Univ
1381 4210309003 DTCO 2.1 24V-ADRZ1 2CAN120 D1D2 v/n Univ
1381 4210309004 DTCO 2.1 24V-ADRZ1 2CAN D1D2 v/n Univ
1381 1210309007 DTCO 2.1 24V 2CAN120 D1D2 v/n ws/A2 GPS
1381 2050309002 DTCO 2.1 24V-ADRZ2 2CAN120 D1D2 v/n GPS
1381 3210209002 DTCO 2.1 12V-ADRZ2 2CAN120 D1D2 GPS
1381 1210009002 DTCO 2.1 TEST 24V 2CAN120 D1D2 v/n
1381 1230009001 DTCO 2.1 TEST 24V 2CAN120 D1D2 v/n
1381 1051009008 DTCO 2.1 24V 2CAN120 D1D2 v/n A.Den
1381 1010109008 DTCO 2.1 24V 2CAN120 D1D2 v/n D.Eag
1381 0010209002 DTCO 2.1 12V 2CAN D1D2 AGCO Fendt
1381 0111009005 DTCO 2.1 12V 2CAN 500kBd Fiat/PSA
1381 1060009002 DTCO 2.1 24V 2CAN120 D1D2 v/n Hino
1381 1050209002 DTCO 2.1 24V 2CAN D1D2 v/n or/A2
1381 2052309010 DTCO 2.1 24V-ADRZ2 2CAN2×60 RTR P155x
1381 1070009006 DTCO 2.1 24V 2CAN120 KL14229 gn/A2 SOR
1381 1070009004 DTCO 2.1 24V 2CAN120 D1D2 v/n VanHool
1381 1070109008 DTCO 2.1 24V 2CAN120 D1D2 v/n VDL
1381 2012309010 DTCO 2.1 24V-ADRZ2 2CAN2×60 Volvo P155x

MODELLI TACHIGRAFI DIGITALI DTCO 2.0

ALEXANDER DENNIS  
1381 1051009003 DTCO 24V 2CAN120 OR/A2 ALEXANDER DENNIS
DAF
1381 2051109002 DTCO 24V-ADR Z2 2CAN120 WD1/D2 -DAF - LF, CF, XF
DENNIS EAGLE
1381 1010109003 DTCO 24V 2CAN120 YE/A2 DENNIS EAGLE
MERCEDES - EVOBUS
1381 2010009002 DTCO 24V ADR Z2 2CAN CAN500KBD D1/D2 YE/C - MB - ACTROS 4, ANTOS
1381 0010009002 DTCO 12V CAN500KBD D1/D2 YE/C - MB - SPRINTER TN1 + NCV3
1381 2070009002 DTCO 24V-ADR Z2 2CAN120 W/D1/D2 V/N GN/C - MB - ACTROS, ATEGO, AXOR
1381 1070109003 DTCO 24V 2CAN120 W/D1/D2 V/N - EVOBUS - SETRA, MB
FENDT
1381 0010209001 DTCO 12V 250KBD YELLOW PIN A2
FIAT / PSA
1381 0111009001 DTCO 12V 500KBD W/O R ORANGE PIN A2 (DUCATO, BOXER, JUMPER)
FORD
1381 0070309004 DTCO 12V GN/A2 - FORD TRANSIT V347/8
1381 0070309003 DTCO 12V GN/A2 R - FORD TRANSIT V347/8
HINO
1381 1060009001 DTCO 24V 2CAN120 GREEN/A2R - HINO FY
ISUZU
1381 1050209001 DTCO 24V 2CAN120 W/O R OR/A2 - ISUZU - NQR, NPR
IVECO - IRISBUS
1381 0111109002 DTCO 12V 2CAN OR/C - IVECO DAILY
1381 0111109003 DTCO 12V 2CAN OR/C - IVECO DAILY
1381 4072109001 DTCO 24V-ADR Z1 2CAN120 GN/A2 - IVECO - STRALIS, EUROC., TRACKER, IRISBUS
MAN
1381 2051009001 DTCO 24V-ADR Z2 2CAN120 D1/D2 V/N OR/C - MAN - TGA, TGL, TGM, L/M2000, MAN BUS, NEOPLAN
MITSUBISHI
1381 0070109002 DTCO 12V GN/A2R - MITSUBISHI CANTER
1381 1070109005 DTCO 24V GN/A2R - MITSUBISHI CANTER
NISSAN
1381 1101009001 DTCO 24V K-LINE 14230 OR/A2 - NISSAN ATLEON
RENAULT - NISSAN
1381 0101009002 DTCO 12V OR/A2 500KBD W/O R - RENAULT NISSAN - ATLAS, CABSTAR, MAXITY
1381 0111409004 DTCO 12V OR/A2 500KBD W R=60OHM - RENAULT NISSAN - X70, X83 (TRAFFIC, PRIMASTAR, VIVARO)
RENAULT - RVI
1381 2052309003 DTCO 24V-ADR Z2 2CAN D1/D2 V/N OR/C - RVI - GAMMA COMPLETA
SCANIA
1381 1071409001 DTCO 24V 2CAN120 D1/D2 V/N GN/C - SCANIA - GAMMA COMPLETA
SOLARIS BUS
1381 1070209001 DTCO 24V 2CAN KL14229 GN - SOLARIS BUS
SOR LIBCHAVY (BUS CZ)
1381 1070009001 DTCO 24V 2CAN120 KL14229 GN - SOR
TATRA
1381 1070009002 DTCO 24V 250KBD R=120OHM GREEN - TATRA TRUCKS
TEMSA
1381 1071009002 DTCO 24V 2CAN120 KL14229 GN/A2 - TEMSA - BUS & COACH
VANHOOL
1381 1070009002 DTCO 24V 2CAN120 GN/A2 - VANHOOL - BUS & COACH
VDL BUS
1381 1070109004 DTCO 24V 250KBD R=120OHM GREEN/A2 - VDL BUS - BUS & COACH
VOLVO
1381 2012309003 DTCO 24V-ADR Z2 2CAN120 YE/C - VOLVO - FE,FL
1381 2012009002 DTCO 24V-ADR Z2 2CAN120 YE/C - VOLVO - FM, FH
VW
1381 0121009002 DTCO 12V CAN VW D1/D2 B6/D6 RD/A2R - VW - T5
1381 0120009002 DTCO 12V CAN500KBD D1/D2 RD/C - WW - CRAFTER
VDO - RETROFIT
1381 0050209001 DTCO 12V CAN120 OR/A2 - VDO - RETROFIT (CON CONTROLLO VIA CAN, IMS VIA GEOLOC)
1381 1050309001 DTCO 24V 2CAN120 OR/A2 - VDO - RETROFIT (CON CONTROLLO VIA CAN, IMS VIA GEOLOC)
1381 2050309001 DTCO 24V-ADR Z2 2CAN120 OR/A2 - VDO - RETROFIT (CON CONTROLLO VIA CAN, IMS VIA GEOLOC)
1381 3210209001 DTCO 12V-ADR Z2 2CAN120 D1/D2 WHITE/A2 - VDO - RETROFIT (CON CONTROLLO VIA CAN, IMS VIA GEOLOC)
VDO - UNIVERSALE
1381 0210209001 DTCO 12V 250KBD CAN-R=120OHM WHITE/A2 - VDO (IMS VIA GEOLOC)
1381 0210209002 DTCO 12V 250KBD WHITE/A2 - VDO (IMS VIA GEOLOC)
1381 2210309001 DTCO 24V-ADR Z2 CAN-R=120OHM 250KBD R=120OHM WHITE/A2 - VDO
1381 2210309002 DTCO 24V 2CAN WHITE/A2 - VDO (SENZA CONTROLLO VIA CAN)
1381 4210309001 DTCO 24V-ADR Z1 CAN-R=120OHM WHITE/A2 - VDO
1381 4210309002 DTCO 24V-ADR Z1 WHITE/A2 - VDO
PROGRAMMA SCAMBIO DTCO 1381 (VER. 2.0a)
DAF  
1381 2051100010T DTCO 24V-ADR 2CAN120 WD1/D2 - DAF - LF, CF, XF
MERCEDES - EVOBUS
1381 2010000016T DTCO 24V ADR 2CAN CAN500KBD D1/D2 YE/C - MB - ACTROS
1381 0010000028T DTCO 12V CAN500KBD YE/C - MB - SPRINTER
1381 1070100042T DTCO 24V 2CAN120 W/D1/D2 V/N - EVOBUS - SETRA, MB
1381 2070000065T DTCO 24V-ADR 2CAN120 W/D1/D2 V/N GN/C - MB - ACTROS, ATEGO, AXOR
IVECO
1381 0111100017T DTCO 12V 2CAN OR/C - IVECO - DAILY
1381 0111100018T DTCO 12V 2CAN OR/C - IVECO DAILY
1381 0071000010T DTC0 12V K-LINE 14229 - IVECO DAILY
1381 2070100001T DTCO 24V-ADR 2CAN120 GN/A2 - IVECO - STRALIS, EUROC., TRACKER, IRISBUS
MAN
1381 2051000008T DTCO 24V-ADR 2CAN120 D1/D2 V/N OR/C - MAN - TGA, TGL, TGM, L/M2000, NEOPLAN
RENAULT - RVI
1381 2050300004T DTCO 24V-ADR 2CAN D1/D2 V/N OR/C - RVI - GAMMA COMPLETA
1381 2050300003T DTCO 24V-ADR 2CAN D1/D2 V/N OR/C - RVI - GAMMA COMPLETA
SCANIA
1381 1071400005T DTCO 24V-ADR 2CAN120 D1/D2 V/N GN/C - SCANIA - GAMMA COMPLETA
VOLVO
1381 2010000017T DTCO 24V-ADR 2CAN120 YE/C - VOLVO
1381 2010000018T DTCO 24V-ADR 2CAN120 YE/C - VOLVO - FL
1381 2010300001T DTCO 24V-ADR 2CAN120 YE/C - VOLVO - FE/FL - RVI
VW
1381 0120000020T DTCO 12V CAN500KBD D1/D2 RD/C - WW - CRAFTER
VDO - UNIVERSALE
1381 0210209001T DTCO 12V CAN120 WHITE/A2 - VDO (IMS VIA GEOLOC)
1381 0210209002T DTCO 12V WHITE/A2 - VDO (IMS VIA GEOLOC)
1381 2210309001T DTCO 24V-ADR Z2 CAN120 WHITE/A2 - VDO
1381 2210309002T DTCO 24V-ADR Z2 WHITE/A2 - VDO
1381 4210309001T DTCO 24V-ADR Z1 CAN120 WHITE/A2 - VDO
1381 4210309002T DTCO 24V-ADR Z1 WHITE/A2 - VDO
 
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